Nel caso di cartello fra le imprese assicurative sui premi RCA, il danno al cliente si presume: sta alla singola compagnia dimostrare che l’aumento dei costi praticati dipende nel caso specifico da dinamiche diverse dal «cartello» fra operatori del settore. Lo ribadisce la sentenza 53217/13 (vedasi allegato), pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Questo a seguito dell’intervento dell’Antitrust, che ha punito le compagnie per l’intesa anti-concorrenziale.
Il caso riguarda un automobilista napoletano e le sue polizze del 1998/99, precedenti quindi all’istruttoria dell’Antitrust 8564/2000 che aveva sanzionato le intese di cartello di una quarantina di imprese, infliggendo multe per centinaia di milioni di euro.
L’uomo aveva chiesto al tribunale campano di accertare, e quindi di quantificare, il danno patito per gli ingiustificati incrementi di prezzo ma la Corte d’appello aveva respinto la domanda. Una sentenza illegittima questa, afferma la Cassazione, per aver ignorato una serie di principi ormai consolidati, come il fatto che un provvedimento dell’Antitrust – come in questo caso – ha il rango di “prova privilegiata”, che opera automaticamente a favore dell’assicurato se il professionista (cioè l’assicuratore) non fornisce adeguata «prova contraria».
Grazie agli atti del provvedimento emesso dall’Agcm, infatti, si configura in favore dell’assicurato una vera e propria presunzione secondo cui il premio pagato è stato più alto del dovuto a causa dell’accordo fra le compagnie: un’intesa al rialzo rispetto alla media europea delle polizze RC auto.
La prova a carico dell’impresa assicurativa è rigorosa: non è possibile riferirsi ai dati generali che influenzano l’andamento dei premi sul mercato. La compagnia può documentare l’interruzione del nesso causale fra la violazione della concorrenza e il danno, ma è tenuta a farlo su aspetti che non sono stati definiti dal provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust. In altre parole, deve dimostrare che il premio era più alto del dovuto perché la compagnia si trovava in difficoltà economiche o perché il contratto copriva rischi particolare di regola non inclusi nella polizza oppure l’abnorme propensione ai sinistri dell’assicurato. E la compagnia deve farlo caso per caso, mostrando i bilanci e gli altri documenti contabili che indicano gli elementi di costo che gravavano sull’impresa nel periodo incriminato.